Updated: 2015-09-16.
Questa pagina è ancora in fase di redazione, ma la versione definitiva non si scosterà di parecchio. La pubblichiamo perché sospettiamo che release early, release often possa essere una buona pratica per questo sito :).
Indice
I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA
Art. 1 Denominazione e sede
“E’ costituita l’associazione “Hacklab ovvero Cosenza Hacking Laboratory – Centro di Ricerca su Tecnologia e Innovazione”. La sede è sita in Via A. Moro 11/b Castrolibero (CS).
Art. 2 Oggetto
L’Associazione si propone di promuovere e diffondere l’esercizio cosciente della libertà sia riguardo alle scienze informatiche e telematiche che riguardo all’uso delle relative tecnologie nella società civile, nonché di sostenere le forme di licenza e di distribuzione che consentano l’uso libero della produzione della attività intellettuale.
Tali finalità si fondano sui seguenti convincimenti:
- condizione necessaria affinché qualunque forma di conoscenza umana costituisca la base per la propria crescita e lo strumento per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti è che non venga recintata in un ambito ristretto, ma sia lasciata libera di diventare patrimonio comune.
- le scienze informatiche rappresentano di fatto un aspetto essenziale della cultura di oggi. La corretta diffusione di tali conoscenze e la padronanza delle tecnologie che ne derivano sono di importanza determinante per l’attuale direzione che assume lo sviluppo della società, dal punto di vista scientifico, economico, artistico ed educativo/formativo.
- il sistema operativo dei calcolatori di elaborazione dati e i formati per l’immagazzinamento e la trasmissione di ogni forma di dati tra queste rappresentano una infrastruttura del sistema di telecomunicazioni. Il loro disegno e sviluppo non deve essere rimesso in esclusiva ad alcuno.
In particolare l’associazione farà riferimento ai prodotti distribuiti con una delle licenze pubbliche della Free Software Foundation e, più in generale, con licenze dette “OSI Certified” e “Open Hardware”. Tali licenze verranno collettivamente chiamate licenze aperte, nel seguito.
Art. 3 Finalità
- L’Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali della Associazione stessa.
- L’Associazione è apolitica: gli obiettivi culturali della associazione devono essere perseguiti con la stessa determinazione, indipendentemente dalle appartenenze partitiche degli interlocutori politici.
- L’Associazione non pone nessuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, di estrazione sociale, di nascita ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.
Art. 4 Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 5 Attività
L’Associazione si propone, per raggiungere gli scopi sociali, di attuare le seguenti attività:
- svolgere attività di consulenza nei confronti degli associati, di singoli cittadini, di altre associazioni, scuole, università, imprese, attività commerciali, centri di formazione, biblioteche, enti pubblici, amministrazioni locali ed in generale nei confronti di qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale che lo richiedesse;
- sollecitare, favorire e realizzare l’istituzione di curricula scolastici che includano la conoscenza delle premesse culturali ed economiche alla base della distribuzione di prodotti con licenza aperta e ovunque possibile la sostituzione nell’uso di specifiche applicazioni software proprietarie con applicazioni software con licenza aperta;
- allestire laboratori e sedi specializzate;
- organizzare corsi su vari argomenti a vari livelli;
- formare e sostenere organizzazioni di esperti in grado di operare in modo coerente con gli scopi della associazione nei campi della informatica e telematica;
- istituire borse di studio;pubblicare e diffondere materiale informativo, didattico, critico, saggistico, nonché giornali periodici o libri a stampa, con espressa esclusione dei quotidiani;organizzare e partecipare a conferenze, seminari e manifestazioni, come occasioni per promuovere le potenzialità dei principi su cui l’associazione si fonda e come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- collaborare con altri enti, associazioni, imprese ed in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale allo scopo di perseguire i fini per cui si costituisce;
- utilizzare in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali i mezzi di comunicazione radio e televisivi e le reti telematiche;
- ottenere e fornire sponsorizzazioni;
- contrarre obbligazioni e ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea;
- stipulare convenzioni tendenti ad ottenere finanziamenti, che saranno garantiti nella maniera più idonea;
- stipulare convenzioni tendenti ad ottenere risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento dello scopo, disponendo come corrispettivo, ove occorra, di parte del suo patrimonio;
- accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di realizzare centri di formazione, (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario).
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell’Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l’oggetto sociale e con il presente Statuto Sociale.
II – RICERCATORI, QUOTE, DIRITTI E DOVERI
Art. 6 Ricercatori
Possono fare parte dell’Associazione le persone giuridiche, enti, associazioni e persone fisiche che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale siano interessate all’attività dell’Associazione medesima. Per ottenere la qualifica di Ricercatore ogni aspirante deve presentare domanda all’Associazione. La presentazione della domanda presuppone l’accettazione dello statuto.
L’Associazione è quindi composta da:
- Ricercatori Fondatori, coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della Associazione stessa.
- Ricercatori Ordinari, coloro che sono disposti ad operare fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- Ricercatori Semplici, coloro che interessandosi ai fini della Associazione ritengono di dover sostenere la sua attività.
- Ricercatori Onorari, coloro che hanno reso e rendono servizi alla Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità si ritiene possano coprire tale posizione, sono nominati dalla Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
I Ricercatori Fondatori, Ordinari e Semplici si obbligano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I Ricercatori Semplici e Onorari possono partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie ma non hanno diritto di voto.
Art. 7 Modalità di ammissione dei Ricercatori
L’ammissione dei Ricercatori Ordinari e di quelli Semplici avviene tramite domanda diretta al Consiglio Direttivo.
Art. 8 Quota associativa
La quota associativa stabilita per il primo anno sociale è di 10 euro da versarsi entro Gennaio.
Art. 9 Diritti del Ricercatore
Tutti i Ricercatori Fondatori e Ordinari maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione della Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.
I Ricercatori hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dalla Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dalla Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui la Associazione si fa promotrice, fatta salva l’eventuale quota di frequenza loro spettante, decisa dall’Organo Sociale competente.
Art. 10 Doveri del Ricercatore
Ciascun Ricercatore deve:
- rispettare le norme contenute nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- comportarsi in modo da non gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- cooperare (con esclusione dei Ricercatori Onorari ed Semplici) al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
Art. 11 Recesso del Ricercatore
Il Ricercatore può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta all’Organo Sociale competente entro la scadenza del termine fissato per il pagamento della quota annuale. In tal caso perde automaticamente e immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.
In caso di ritardo nel pagamento di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del Ricercatore. In caso di ritardo di più di trenta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del Ricercatore per morosità stabilita nel presente statuto. I versamenti a qualunque titolo effettuati dall’Associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati.
Art. 12 Esclusione del Ricercatore
La qualifica di Ricercatore si perde per:
- morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale.
- radiazione deliberata dall’Assemblea nei confronti del Ricercatore che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali, oppure di aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti.
- recesso del Ricercatore richiesto dal medesimo (Art. 11), decesso o qualsiasi altra forma di inabilità permanente ad adempiere ai doveri di Ricercatore.
III – ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE
Art.13 – Risorse dell’Associazione
Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione derivano da:
- contributi degli aderenti, di privati, dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
- quote associative;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti dalle iniziative sociali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art.14 – Divieto distribuzione utili
L’Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione stessa.
IV – COMUNICAZIONI
Art. 15
L’Associazione utilizzerà per le comunicazioni solo mezzi telematici: email, forum, chat. I Ricercatori all’atto dell’iscrizione dovranno comunicare una e-mail attiva e un nickname.
V – ORGANIZZAZIONE
Art.16 Organi Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
Art. 17. Decentramento
L’Associazione si potrà dare una struttura decentrata in unità autonome, detti Centri di Ricerca, riferiti ad una o più città vicine, al fine di adeguare la propria azione alle esigenze ed ai vincoli delle specifiche realtà economiche e culturali. Le modalità di creazione e funzionamento e le competenze dei Centri di Ricerca saranno definite in un apposito regolamento che dovrà essere approvato dall’Assemblea dell’Associazione.
Art. 18 Composizione Assemblea Ordinaria
L’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l’organo deliberativo della Associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Ricercatori Fondatori e Ordinari, in regola con il pagamento della quota annuale. Sono ammesse deleghe di voto a Ricercatori che non siano Consiglieri in carica.
Art. 19 Competenze dell’Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. L’Assemblea Ordinaria delibera:
- sull’approvazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione, così come sull’ammontare della associativa;
- sull’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci;
- su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall’Assemblea Straordinaria, non possa venire deciso tramite gli strumenti telematici di coordinamento gestiti dalla Associazione o non possa venire deciso dagli eventuali Organi Sociali preposti;
- sulla esclusione per radiazione di un Ricercatore.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Consiglio Direttivo; si considera costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno un terzo più uno dell’insieme dei Ricercatori aventi diritti di voto.
Art. 20 Verbalizzazione
Ogni Assemblea, all’inizio della sessione, elegge tra i Ricercatori presenti un Presidente e un Segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’Assemblea e dal segretario. Tali verbali verranno pubblicati anche nel sito web dell’associazione in una apposita sezione in cui potranno accedere solo le persone con diritto di voto e di consultazione.
Art. 21 Delibere Assembleari
L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza sull’insieme dei Ricercatori aventi diritti di voto.
Art. 22 Assemblee telematiche
A discrezione del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi via internet, a patto che esista il sistema (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) di identificare univocamente ciascun partecipante. L’Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l’Assemblea verrà tenuta.
VI – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 23 Nomina e composizione
Il Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza semplice dall’Assemblea Ordinaria ogni anno.
Art. 24 Presidente e Vicepresidenti
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le voce a tutti gli effetti il primo Vicepresidente eletto dalla Assemblea Ordinaria, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo di cui fa parte. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Non ci sono limiti di rielezione del Presidente e dei Vicepresidenti. Questi possono essere rimossi su decisione dei due terzi membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarranno in carica ad interim fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.
Art. 25 Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dell’uso dei fondi messi a disposizione per le attività e della destinazione che di tali fondi viene fatta all’organo sociale preposto.
Art. 26 Segretario
Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l’attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei Ricercatori rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Art. 27 Competenza e convocazione
Al Consiglio Direttivo compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, l’organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l’organizzazione interna.
Art. 28 Delibere del Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri.
Art. 29 Delibere telematiche
Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo, è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, irc, ecc.) via internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) di identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.
Art. 30 Strumenti informatici e telematici
Per meglio coordinare l’attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il consiglio direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici.
L’uso di tali strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio direttivo ed, in generale, all’insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente “Netiquette”.
Art. 31 Responsabilità
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente responsabili dei beni costituenti il fondo comune dell’Associazione.
Art. 32 Rinvio
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.